Responsabilità Estesa del Produttore: norma e impatto
La Responsabilità Estesa del Produttore (spesso menzionata con l’acronimo “EPR”, da extended producer responsibility) è un sistema di gestione dei rifiuti teorizzato nel 1990 dall’economista svedese Thomas Lindhqvist. Assumendo come principio giuridico il “chi inquina paga”, che è storicamente alla base delle politiche di sviluppo sostenibile, Lindhqvist afferma che i produttori, ossia le aziende che immettono beni sul mercato, debbano farsi carico degli impatti ambientali provocati dal singolo prodotto non solo quando essi ne detengono la proprietà ma anche dopo che lo hanno ceduto al consumatore e, in particolare, nelle fasi del fine-vita (ossia quando il prodotto diventa un rifiuto).
Questa responsabilità estesa si declina in doveri di rendicontazione degli impatti, in doveri economici (coprire i costi di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuto), in doveri organizzativi (coinvolgimento diretto nelle filiere del rifiuto) e doveri informativi (fornire dati sulle caratteristiche ambientali del prodotto).
Negli anni, i regimi della Responsabilità Estesa del Produttore si sono sviluppati:
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con sistemi “duali”, dove i produttori e i loro eventuali sistemi collettivi organizzano e gestiscono le proprie filiere di raccolta e recupero parallelamente al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani (ad esempio mediante sistemi di vuoto a rendere delle bottiglie, o per mezzo di raccolte take back dove i punti di distribuzione retail del prodotto sono utilizzati come depositi temporanei di rifiuti);
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con sistemi “integrati”, dove i Comuni garantiscono le operazioni di raccolta del rifiuto urbano e poi, a fronte di un corrispettivo economico, affidano il rifiuto differenziato a filiere di recupero gestite dai produttori e dai loro sistemi collettivi.
Non mancano i sistemi misti, dove i regimi di Responsabilità Estesa del Produttore funzionano simultaneamente in modo “duale” e “integrato”.
La norma
Oggi la maggior parte dei governi del mondo include nella propria legislazione ambientale il principio della Responsabilità Estesa del Produttore, e nei paesi a reddito più alto (i cosiddetti “paesi sviluppati”) sono in vigore regimi EPR fin dalla fine degli anni ’90.
La Direttiva Europea 98/2008 sui rifiuti, che contiene indirizzi legalmente vincolanti che gli Stati Membri dell’Unione Europea sono obbligati a includere nelle proprie norme nazionali, include uno specifico articolo (art.8) riguardante la Responsabilità Estesa del Produttore. Al comma 1, l’articolo dice che:
Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.
In Italia la Responsabilità Estesa del Produttore è in vigore fin dal 1997 con il Decreto Ronchi (D.lgs 22/97), ed è stata rafforzata nel 2006 con l’adozione dell’attuale Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06).
In Italia, alla fine degli anni ’90, è stata introdotta la Responsabilità Estesa del Produttore obbligatoria per gli imballaggi, e sulla base di essa è stato costruito l’intero sistema di raccolta differenziata comunale che ha portato l’Italia a essere uno dei leader mondiali nel riciclaggio dei rifiuti urbani. Successivamente, e su impulso della norma europea, sono stati introdotti regimi di Responsabilità Estesa del Produttore per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE), così come per gli pneumatici, le batterie e gli oli esausti.
In seguito al pacchetto dell’economia circolare promulgato dall’Unione Europea nel 2018, sono in preparazione nuovi regimi di Responsabilità Estesa del Produttore riguardanti Abiti usati e prodotti tessili, Mobili e Materassi.
Quale impatto sulle economie dell'usato?
La gerarchia dei rifiuti imposta dalla norma europea e italiana, indica come prioritari il Riutilizzo e la Preparazione per il Riutilizzo al di sopra di opzioni come il riciclaggio (che implica la distruzione del prodotto per creare materie secondarie da introdurre in nuovi cicli produttivi), il recupero energetico (anche chiamato “termovalorizzazione”) e lo smaltimento (incenerimento o discarica). Il Riutilizzo riguarda beni durevoli che non sono mai stati rifiuti, mentre la Preparazione per il Riutilizzo si applica su beni durevoli diventati rifiuti che possono essere reimmessi in circolazione dopo un trattamento di rifiuti autorizzato a norma di legge; entrambe le opzioni fanno riferimento alle filiere della seconda mano, ossia ai sistemi di raccolta, classificazione, vendita all’ingrosso e distribuzione al dettaglio gestiti dagli operatori dell’usato.
Conseguentemente alla gerarchia dei rifiuti, la legge impone anche ai regimi di Responsabilità Estesa del Produttore di tener conto di questo ordine di priorità, e il Testo Unico Ambientale, recependo il pacchetto dell’economia circolare, stabilisce che gli operatori del riutilizzo possano essere coinvolti negli organismi collettivi quando possibile. Ma in Italia, così come in Europa, i regimi di Responsabilità Estesa del Produttore non offrono ancora significativi risultati di Riutilizzo e Preparazione per il Riutilizzo perché, come sottolineato dalla letteratura settoriale, ancora non esistono obiettivi specifici e vincolanti per queste due opzioni; pertanto, gli obiettivi di recupero generali tendono a essere perseguiti quasi esclusivamente per mezzo del riciclaggio e delle altre forme di recupero. La Francia include filiere del riutilizzo nei suoi regimi pioneristici di Responsabilità Estesa del Produttore dei Tessili, dei Mobili e dei RAEE, ma limitandosi a coinvolgere specifici attori dell’economia sociale le cui performance non hanno per ora prodotto risultati rilevanti.
In un suo articolo del 2021, Alessandro Giuliani prevede che, in presenza di obiettivi specifici di Riutilizzo e Preparazione per il Riutilizzo, le filiere della Responsabilità Estesa del Produttore “faranno di tutto per intercettare i beni di migliore qualità riducendo i flussi gestiti oggi dagli operatori dell'usato; dato che dovranno piazzare questi flussi sul mercato, le filiere REP potrebbero entrare in concorrenza diretta con la vendita al dettaglio degli operatori dell'usato. Se invece gli operatori del riutilizzo fossero coinvolti, potrebbero beneficiarsi di nuovi flussi di approvvigionamento e di incentivi economici”.