Chi gestisce un negozio dell’usato che lavora in conto terzi avrà presto a che fare, in modo diretto o indiretto, con la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) dei Mobili. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha difatti messo in consultazione, tra il 3 agosto e il 18 settembre 2026, uno Schema di regolamento recante istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per mobili e prodotti da arredo.
In poche parole, i “produttori” di mobili, ossia i soggetti che immettono per la prima volta i mobili sul mercato nazionale, dovranno occuparsi della gestione di questi mobili quando arrivano nella fase post-consumo, e ciò produrrà, inevitabilmente, una sovrapposizione (o integrazione) con chi commercia i mobili usati. L’unico esempio già vigente di EPR dei Mobili è quello francese, che funziona già da oltre dieci anni; ma purtroppo, come vedremo, non rappresenta un modello da imitare.
Che cos’è il regime EPR per mobili e chi obbliga direttamente
Lo schema EPR dei Mobili, così come gli altri schemi EPR, nasce dagli articoli 178-bis e 178-ter del D.Lgs. 152/2006 e mira a “prevenire la produzione dei relativi rifiuti, promuovere la durabilità, la riparabilità, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei materiali”. Il principale soggetto obbligato dal regime EPR è il “produttore”: chi fabbrica mobili con marchio proprio, chi li fa fabbricare per conto proprio, chi li rivende con marchio proprio, chi li importa o li vende a distanza direttamente all’utilizzatore finale. In poche parole, è produttore chiunque immetta per la prima volta un mobile sul mercato nazionale. Il perimetro delle merceologie coinvolte è abbastanza ampio e non riguarda solo ciò che è strettamente definibile come “mobile”: ci sono anche gli arredi di contenimento, le sedute, i “sistemi per il riposo” (tra cui letti, materassi e cuscini), e gli arredi da esterno e professionali. Gli obiettivi quantitativi del regolamento sono progressivi e riguardano raccolta, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e “altre forme di recupero”. Gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, ossia di trattamento e reimmessa in circolazione dei mobili di seconda mano, sono pari al 5% dei quantitativi raccolti entro il 2028, al 10% entro il 2030 e al 15% entro il 2032; la raccolta su cui sono misurati questi obiettivi deve a sua volta essere pari al 50% entro il 2028, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2032, del volume di mobili nuovi immessi al consumo.
Rete ONU, l’associazione di categoria degli operatori dell’usato, ha chiesto di includere tra gli obiettivi anche il Riutilizzo, ossia la reimmessa in circolazione di mobili usati che non sono stati raccolti come rifiuti, che è il tipo di attività che i negozi dell’usato conto terzi già mettono in campo (riutilizzando, come ufficializzato dai dati ISPRA, circa 120.000 tonnellate l’anno di mobili usati). Alessandro Giuliani, che l’assemblea di Rete ONU ha nominato Responsabile del percorso EPR sui mobili, sottolinea che lo schema di regolamento presentato dal MASE è diverso da quelli proposti tradizionalmente per l’EPR. “Normalmente ci sono obiettivi di raccolta, e talvolta di recupero, laddove per recupero si intende, con un’unica definizione, la somma di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero. Qui invece le tre fattispecie del recupero vengono mantenute separate, con obiettivi separati”.
“Entro il 2028”, commenta Giuliani, “il riciclaggio deve raggiungere almeno il 50% del raccolto, mentre per la preparazione per il riutilizzo l’obiettivo proposto è del 5%; le altre forme di recupero, invece, devono raggiungere almeno il 10%. Apparentemente non si sta rispettando la gerarchia dei rifiuti, dove la preparazione per il riutilizzo dovrebbe essere in cima, ma non è esattamente così. Gli obiettivi sono stati calcolati in base ad analisi merceologiche compiute previamente, valutando il potenziale di recupero del volume di rifiuti osservato. Nuove analisi potrebbero far crescere l’obiettivo di preparazione per il riutilizzo, ma di per sé è una buona notizia il fatto che questa pratica costituisca un obiettivo separato, perché nei casi in cui viene assimilata al grande calderone del recupero, come nel caso dei rifiuti elettrici ed elettronici, semplicemente non viene applicata. Il sistema, infatti, non è tarato per includerla e i produttori non hanno stimoli specifici per promuoverla”.
“Sia chiaro, nessun negozio dell’usato conto terzi o altro soggetto del riutilizzo verrà fatto responsabile del raggiungimento di questi obiettivi”, conclude l’esponente dell’associazione di categoria degli operatori dell’usato. “Gli unici responsabili sono i produttori. Occorre quindi chiedersi: in che modo interverranno i produttori nel nostro mercato, e con quali impatti? E a che titolo potrebbero bussare alla porta dei nostri negozi?”.
Cosa sono i sistemi di gestione, e a che titolo coinvolgono i negozi dell’usato
I produttori non adempiono ai propri obblighi in modo diretto: lo fanno attraverso i loro “sistemi di gestione” accreditati, che possono essere individuali (un singolo produttore che organizza in autonomia raccolta, trattamento e rendicontazione) oppure collettivi, organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile e obbligati a operare senza fine di lucro. Un sistema, per essere riconosciuto dal Ministero, deve presentare un piano di raccolta nazionale, un piano industriale e un piano economico-finanziario che ne dimostrino la sostenibilità. Sono i sistemi di gestione, e non il singolo produttore, a organizzare materialmente il ritiro dei rifiuti di mobili sul territorio e a versare i corrispettivi ai vari player che intervengono lungo la filiera.
I sistemi di gestione non sono esplicitamente obbligati a coinvolgere i negozi dell’usato, ma potrebbero essere portati a farlo per raggiungere i loro obiettivi. I sistemi di gestione devono infatti adottare “le misure necessarie per garantire la prevenzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza”. Ed è chiaro che, per centrare obiettivi di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, la via più facile è coinvolgere chi già opera in queste attività. Per garantire il riutilizzo, sostanzialmente potrebbero favorire e supportare le attività già in essere dei negozianti in conto terzi e degli altri soggetti del riutilizzo; per far funzionare la preparazione per il riutilizzo dei mobili che sono raccolti come rifiuti, occorre invece rivolgersi a impianti autorizzati di trattamento dei rifiuti, che in questo caso si occuperebbero sostanzialmente di selezione, e far sì che dopo la selezione questi mobili trovino la propria filiera (che potrebbe essere costituita dai negozianti in conto terzi e dagli altri soggetti del riutilizzo, non solo nazionali ma anche esteri).
Lo statuto di ogni sistema collettivo, inoltre, deve obbligatoriamente disciplinare le “modalità di rapporto con distributori, operatori professionali, gestori del servizio pubblico, impianti di trattamento, soggetti del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo”, ed è qui, nello statuto di ciascun sistema, che si decide in concreto se e come un negozio conto terzi diventa un interlocutore riconosciuto. A livello aggregato, viene istituito un Centro di coordinamento dei sistemi di gestione che può a sua volta “stipulare accordi o convenzioni quadro con associazioni della distribuzione, operatori logistici, operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, utilizzatori professionali, associazioni di categoria, gestori di impianti e altri operatori della filiera”; in poche parole, i singoli sistemi avranno la possibilità di aderire a una cornice comune di accordi di filiera invece che negoziarli per conto proprio.
Il limite del modello francese: il riuso riservato alla sola economia sociale
La Francia disciplina l’EPR sui mobili dal 2013, con gli eco-organismi Écomaison e Valdelia (a cui si è aggiunto Valobat nel 2024), coordinati dall’organismo OCABJ. I dati del 2024, gli ultimi disponibili, mostrano che su 2,8 milioni di tonnellate di mobili raccolte in modo separato a livello nazionale, i francesi sono riusciti a prepararne per il riutilizzo e a riutilizzarne solo 40.000, ossia l’1,4%, a fronte di un già modesto obiettivo del 5%.
Una causa strutturale di questa situazione, non l’unica ma tra le più rilevanti: la legge n. 2020-105 del 10 febbraio 2020 (loi AGEC) ha istituito per cinque filiere REP, inclusa quella di mobili & arredo, un “fondo riuso” alimentato da almeno il 5% dei versamenti degli eco-organismi, con la previsione che tali fondi siano “integralmente destinati all’economia sociale e solidale”. Gli altri player del secondhand (negozi indipendenti, conto terzi e non, rigattieri, operatori ambulanti, che costituiscono il grosso del settore) restano per legge esclusi da quella leva di finanziamento, a prescindere dai volumi di riuso che sono già in grado di generare. Anteriormente al 2020, il sistema era ancora più chiuso: Emmaus era l’interlocutore unico delle filiere del riutilizzo organizzate dagli organismi collettivi dei produttori. Essendo risultato evidente che Emmaus non riusciva a sostenere efficacemente questo onere, il sistema si è aperto alle altre entità dell’economia sociale, senza però estendersi ad altri operatori. “Al di là del profilo di legittimità di un approccio del genere, che in Italia sicuramente potrebbe essere oggetto di esame da parte dell’autorità Antitrust, occorre guardare ai risultati, che sono scarsissimi. Per portare risultati apprezzabili, evitare illegittimi regimi di privilegio e mantenere il sistema a un livello accettabile di efficienza, è fondamentale preservare il libero mercato”, commenta Alessandro Giuliani.