Vuoi aprire un mercatino dell’usato e scopri che l’attività si inquadra come agenzia d’affari. E un passaggio che da forma a tutto il resto: il modo in cui avvii l’attività, i registri che tieni, gli obblighi verso i clienti e l’inquadramento fiscale. Capirlo bene fin dall’inizio mette il tuo progetto su basi solide. Questa pagina spiega cosa significa essere un’agenzia d’affari, qual e il modello di conto vendita che la regge, come avvii l’attività con la SCIA, cosa serve preparare, quali registri e adempimenti seguono e come si collega il codice ATECO 47.91.10. Per il percorso completo di apertura parti dalla guida ad aprire un mercatino dell’usato.

Cos’e l’agenzia d’affari
Un negozio dell’usato che vende per conto dei clienti privati non compra la merce per rivenderla. La riceve in conto vendita e la propone al pubblico in nome e per conto di chi l’ha portata, e in cambio riceve una provvigione calcolata sul prezzo di vendita. Questa attività di intermediazione si inquadra come agenzia d’affari ai sensi dell’articolo 115 del TULPS, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il riconoscimento ha conseguenze concrete, perché da qui discendono l’adempimento con cui avvii l’attività, i registri obbligatori, gli obblighi di identificazione dei clienti e il regime fiscale. E la cornice dentro cui si muove un mercatino dell’usato professionale, ed e ciò che lo distingue da un negozio che compra e rivende in proprio.
Il conto vendita, il modello dietro l’agenzia d’affari
Alla base dell’agenzia d’affari c’é il conto vendita. Il gestore non diventa proprietario degli articoli: fa da ponte tra il privato che vuole vendere e chi cerca quell’articolo. La proprietà resta al cliente venditore fino alla vendita, e con essa la responsabilità sulla provenienza degli articoli. Il rapporto si formalizza con il mandato di vendita, che fissa prezzo, provvigione, tempi di esposizione e gestione dell’invenduto. Il modello e semplice nella forma e rigoroso nei processi: funziona bene quando e applicato con metodo, dalla registrazione del carico fino alla comunicazione al cliente venditore. Nella pratica quotidiana il flusso e lineare: una persona entra con alcuni articoli che non usa più, il negozio ne registra l’identità e acquisisce il consenso privacy, compila il mandato e poi descrive, prezza ed etichetta ogni pezzo a sistema. Le due forme che il mandato può assumere, e le loro conseguenze fiscali, le approfondiamo nell’articolo sul mandato di vendita.
La SCIA: come avvii l’attività
L’attività si avvia con la SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. E la dichiarazione con cui inizi un’attività senza attendere un’autorizzazione preventiva: si presenta al SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui si trova il locale, di norma per via telematica. La ricevuta del SUAP e il documento che ti consente di iniziare subito a operare, fermo restando il potere dell’amministrazione di effettuare controlli successivi nei termini di legge. Per i mercatini dell’usato impostati come agenzia d’affari ai sensi dell’articolo 115 del TULPS, la SCIA e l’adempimento centrale di avvio. La coerenza tra quanto dichiari nella SCIA e quanto fai davvero nel negozio e una tutela importante in caso di controlli.
I prerequisiti da verificare prima della SCIA
Prima di presentare la SCIA conviene verificare due fronti. Il primo riguarda i requisiti personali: l’onorabilità e l’assenza delle cause ostative previste dalla normativa di pubblica sicurezza. Il secondo riguarda l’idoneità dei locali: la destinazione d’uso compatibile con l’attività, l’agibilità e, quando la superficie lo richiede, la conformità antincendio. Senza questi presupposti la SCIA e inefficace e l’amministrazione può adottare provvedimenti che fermano l’attività. Un accorgimento che fa risparmiare tempo e denaro e verificare la compatibilità urbanistica del locale, o ottenere il parere preventivo del Comune, prima di firmare il contratto e di presentare la SCIA. Se la superficie supera i 400 metri quadri, conviene pianificare per tempo la pratica antincendio con un tecnico abilitato e indicarne lo stato nella segnalazione.

Cosa allegare alla SCIA
La SCIA si accompagna a un fascicolo documentale ordinato. In genere servono il documento di identità del dichiarante, l’autodichiarazione dei requisiti morali, il contratto di affitto o altro titolo di disponibilità del locale e la planimetria aggiornata con le aree di ricezione, esposizione e vendita. A questi si aggiungono il certificato di agibilità o la relativa segnalazione, l’eventuale pratica antincendio quando dovuta, la tabella delle operazioni e delle provvigioni da esporre al pubblico e il registro degli affari da vidimare. Completano il quadro le dichiarazioni di conformità degli impianti e, dove richiesti, il parere urbanistico e la quietanza dei diritti di segreteria del SUAP. Alcuni Comuni richiedono documentazione aggiuntiva, quindi conviene sempre verificare la modulistica dello sportello del proprio territorio. Una buona prassi e tenere in negozio, fin dal primo giorno, la tabella delle provvigioni e il registro degli affari vidimato: ciò che dichiari deve essere visibile e coerente con l’operatività quotidiana.
La cauzione non dovuta
Capita che alcuni Comuni chiedano un deposito cauzionale al momento della presentazione della SCIA di agenzia d’affari. E una richiesta non prevista dalla disciplina sulla segnalazione certificata, e si può contestare con argomentazioni giuridiche solide basate sulla normativa nazionale. Nel percorso di consulenza Leotron mettiamo a disposizione un’istanza tecnica da presentare al Comune per chiedere lo stralcio della cauzione, costruita sulla base di casi reali affrontati negli anni. E uno dei punti in cui conoscere la normativa alla mano fa la differenza.
Cosa succede dopo l’invio
Con la ricevuta del SUAP puoi aprire al pubblico. Il Comune e gli enti competenti possono effettuare sopralluoghi e chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla legge. Se emergono carenze ti viene chiesta un’integrazione, e nei casi gravi, come le dichiarazioni non veritiere, l’amministrazione può imporre l’adeguamento o la cessazione dell’attività. Per questo la regola e semplice: cura con scrupolo la coerenza tra ciò che dichiari nella SCIA e la tua operatività di ogni giorno. Il mandato di vendita, la cartellonistica, le ricevute e le procedure interne vanno allineati a ciò che hai dichiarato di fare. Questa coerenza e la tua prima forma di tutela, e ti permette di affrontare un eventuale controllo con serenità.
Il registro degli affari
Tra i registri obbligatori, il registro degli affari e il cuore operativo del conto terzi. E il libro previsto dagli articoli 120 e 219 del TULPS, su cui annoti in ordine ogni operazione: carichi, vendite, resi, variazioni di prezzo e devoluzioni. Serve a ricostruire in ogni momento chi ha portato cosa, quando e a quale prezzo. Attenzione a una confusione frequente: il registro degli affari e diverso dal registro del commercio di cose usate, previsto dagli articoli 126 e 128 del TULPS, che riguarda chi compra l’usato per rivenderlo in proprio e richiede anche i dati del compratore. Per l’agenzia d’affari in conto terzi il riferimento e il registro degli affari, e puoi chiarirlo portando la normativa alla mano. Come si compila e come si tiene, su carta o in forma digitale, lo vediamo nell’articolo dedicato al registro degli affari.
L’identificazione dei clienti e la pubblica sicurezza
La normativa di pubblica sicurezza prevede l’identificazione del cliente venditore e la tracciabilità delle operazioni. Ogni volta che ricevi un articolo registri chi te l’ha affidato, con gli estremi di un documento di identità, e segui l’oggetto lungo tutto il suo percorso, fino alla vendita, al reso o alla devoluzione. E un obbligo di legge, ed e anche un elemento di trasparenza che rafforza la fiducia di chi vende e di chi compra, e che protegge il negozio in caso di controlli.
Il mandato di vendita
Il rapporto con chi porta gli articoli si regola con il mandato di vendita, il contratto che disciplina il conto vendita. Definisce le condizioni dell’incarico: cosa affidi, a quale prezzo, con quale provvigione, per quanto tempo e cosa succede agli articoli che restano invenduti. La proprietà resta al cliente venditore, e il mandato si accompagna alla lista degli oggetti in carico, che ne e parte integrante. Un mandato chiaro tutela entrambe le parti e mette ordine nell’operatività quotidiana. Le due forme che può assumere, e la scelta Leotron, le trovi nell’articolo dedicato al mandato di vendita.
Il codice ATECO 47.91.10
Dal 1 aprile 2025 l’attività di intermediazione nel commercio dell’usato ha un codice di attività dedicato, l’ATECO 47.91.10, riferito ai servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano. E un riconoscimento che da al settore una base più chiara e identifica con precisione il lavoro dell’agenzia d’affari in conto terzi. Per chi apre oggi significa entrare in un mercato riconosciuto, con una collocazione amministrativa netta. Cosa comporta nel concreto, e perché conta, lo approfondiamo nell’articolo sui codici ATECO 2025.
Inquadrare correttamente un mercatino dell’usato come agenzia d’affari e il primo passo che mette il tuo progetto su basi solide: la SCIA presentata al posto giusto e con il fascicolo completo, i prerequisiti verificati, il registro degli affari in ordine, l’identificazione dei clienti curata e un mandato di vendita chiaro. Sono passaggi alla portata di chi parte preparato, e su cui non resti solo. Per avere il quadro completo, passo dopo passo, puoi scaricare la guida gratuita, e quando vuoi un confronto sul tuo caso ti accompagniamo con una call di valutazione.